Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
ART. 1
1. Dal 1°aprile 2021 al 3 novembre 2021 e dal 20 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, sono vietati l’afflusso e la circolazione sull’isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.
2. È altresì vietato, nei periodi di cui al comma 1, l’imbarco e l’afflusso dei veicoli a noleggio breve intestati a ditte non operanti sul territorio dell’isola di Capri.
ART. 2 – DEROGHE
Nei periodi di cui all’articolo 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell’Isola, ma non residenti purchè iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell’isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell’isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all’estero, nonché autoveicoli noleggiati presso aeroporti da persone residenti all’estero;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell’ARPAC.
ART. 3 – AUTORIZZAZIONI
Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull’isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
ART. 4 – SANZIONI
Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 31 dicembre 2020.
ART. 5 – ATTUAZIONE E VIGILANZA
1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all’osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, già vigenti o da emanare in relazione all’evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all’evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
NORME E DIVIETI SULL’ISOLA DI CAPRI
Uso degli zoccoli di legno
Su tutto il territorio comunale di Capri, con esclusione delle spiagge e degli stabilimenti balneari, è vietato l’uso degli zoccoli di legno (ordinanza Comune di Capri del 19 luglio 1960).
Radio, giradischi
In tutti i luoghi all’aperto (strade, piazze, spiagge, etc.), compresi nel territorio comunale di Capri, è vietata l’attivazione di radio, giradischi e macchine a gettone per la riproduzione fonografica (juke-boxes) (ordinanza Comune di Capri del 2 agosto 1963).
Campeggi e bivacchi in sacco a pelo
Non è consentito istituire campeggi, attendamenti o bivacchi in sacco a pelo per tutto il territorio comunale di Capri (ordinanza Comune di Capri del 7 giugno 1982).
Circolazione in costume da bagno
E’ fatto divieto di circolazione nell’ambito del Comune di Capri, ed in particolare sui mezzi pubblici di trasporto, a torso nudo ed in costume da bagno (ordinanza Comune di Capri del 9 agosto 1988).